Art. 1.
(Rivalutazione).

      1. Le rivalutazioni per i beni, i diritti e gli interessi di cui all'articolo della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, perduti anteriormente al 1o gennaio 1950, in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, sono effettuate sulla base dei prezzi determinati ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima legge n. 16 del 1980, e successive modificazioni, moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200.
      2. Le valutazioni per i beni, i diritti e gli interessi di cui al comma 1, perduti posteriormente al 1o gennaio 1950, sono effettuate sulla base dei prezzi determinati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 2,50.
      3. Per i beni, i diritti e gli interessi perduti nell'ex Zaire negli anni 1991 e 1992, le valutazioni sono effettuate sulla base dei prezzi correnti di mercato nel momento in cui furono adottati i provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà, o comunque al momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 2,00, al quale deve essere aggiunto l'ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale connesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 98. La conversione in euro delle valutazioni è effettuata secondo il tasso di cambio stabilito dall'Ufficio italiano dei cambi in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

 

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      4. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo, le parole: «da quattro cittadini italiani» sono sostituite dalle seguenti: «da due cittadini italiani»;

          b) l'ultimo periodo è soppresso.